La sanità transfrontaliera, così come regolata dalla Direttiva 2011/24/UE, può essere applicata soltanto quando si verificano una serie di condizioni.
Prima di tutto si applica soltanto ai cittadini dell’Unione europea e prevede la mobilità tra due stati membri. Non è quindi applicabile quando si viaggia per curarsi da uno stato UE a uno extra UE, o viceversa.
In secondo luogo può essere utilizzata soltanto per interventi o trattamenti per cui sono stabiliti i LEA (livelli essenziali di trattamento), vale a dire le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è obbligato a fornire a tutti i cittadini.
Per questo motivo, infine, la prestazione all’estero deve essere motivata da una patologia che compromette lo stato di salute del paziente. Ed è anche il motivo per cui l’accesso alla sanità transfrontaliera prevede solitamente un’autorizzazione preventiva da parte della ASL di riferimento.
Se la prestazione rispetta questi requisiti, questa viene interamente rimborsata dal SSN (allo stesso costo che la stessa prestazione avrebbe nel paese di residenza).